L’assegnazione agevolata dei beni ai soci gode di una proroga di ben 2 mesi: il termine ultimo è fissato, quindi, al 30 novembre. Così dispone il Decreto Proroghe pubblicato nella G.U. n 228 del 29 settembre 2023.

Assegnazione agevolata: in cosa consiste esattamente?

Si tratta della possibilità di portare fuori dalle società i beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Con questa misura, il legislatore ha voluto incentivare l’assegnazione agevolata di beni ai soci in modo da consentire la chiusura di società costituite al solo scopo di gestire il patrimonio mobiliare e immobiliare dei beni stessi, senza che ci fosse un effettivo esercizio di attività economica.

Quali sono le novità della proroga

Mentre nella formulazione originaria era possibile versare il 60% dell’imposta sostitutiva a titolo di acconto e il restante 40% entro il 30 novembre, la proroga al 30 novembre impone il versamento dell’imposta sostitutiva in un’unica soluzione entro il termine stabilito.

 Chi sono i destinatari dell’agevolazione e chi ne rimane escluso?

L’assegnazione riguarda

  • le società in nome collettivo
  • in accomandita semplice
  • a responsabilità limitata
  • per azioni e in accomandita per azioni

Sono, quindi, da ritenersi escluse le società cooperative, le società consortili, i consorzi e gli altri enti commerciali, nonché gli enti non commerciali, anche se esercitano in via non prevalente attività d’impresa

Le agevolazioni sono concesse a condizione che l’identità del socio e la sua qualifica siano comprovati da titolo idoneo e, naturalmente, è fondamentale che l’assegnazione agevolata dei beni avvenga nel rispetto della par conditio tra i soci

I vantaggi fiscali

L’assegnazione di beni agevolati ai soci, comporta alcuni benefici per le società assegnanti che possono sinteticamente essere riepilogati come segue:

un’imposta sostitutiva delle imposte dirette

una riduzione dell’imposta di registro, che si applica in misura ridotta della metà (non il 9% bensì il 4,5%) e delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro ciascuna.

L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è nella misura ridotta dell’8%.

Se la società risulta non operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti, l’aliquota sale allo 10,5%.

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Dr. Paola Macrì

Notaio