Il fondo patrimoniale è un istituto giuridico atto a salvaguardare i beni familiari, siano essi immobili o beni di altra tipologia.

Sorto sulle ceneri del patrimonio familiare e della dote, è attualmente regolamentato dagli artt. 167 ss del Codice Civile.

Grazie a questo strumento, si pone una sorta di vincolo sulle proprietà in esso conferite che, in questo modo, possono essere destinate ai bisogni della famiglia.

I beni che lo costituiscono, infatti, godono di una certa tutela dai creditori. Scendiamo nel dettaglio ed andiamo ad esaminarne le peculiarità.

Cos’è un fondo patrimoniale e chi lo può costituire

Introdotto con la Riforma del diritto di famiglia del 1975, il fondo patrimoniale è un istituto giuridico che, come anticipato, permette ai coniugi e ai componenti dell’unione civile, di porre un vincolo su determinati beni ovvero di costituire un patrimonio separato che abbia come specifica finalità quella di far fronte ai bisogni della famiglia.

Il fondo può essere costituito anche da un terzo che, mediante atto pubblico o per testamento, conferisce uno o più beni nel fondo stesso. È il caso tipico di un consanguineo o di un genitore che intende concedere beni a favore della coppia. In tal caso, la sua costituzione si perfeziona solo con l’accettazione dei beneficiari.

Il vincolo può essere posto non solo su beni immobili, come ad esempio la casa di famiglia, ma anche su beni mobili registrati o titoli di credito. Nel caso in cui i beni già vincolati producano frutti, anche questi ultimi ricadranno nel fondo e dovranno, perciò, essere destinati ai bisogni della famiglia.

Vantaggi garantiti: una protezione da eventuali creditori

Il vantaggio maggiore per il quale si ricorre molto frequentemente a questo istituto è che il fondo patrimoniale garantisce ai beni di famiglia una sorta di protezione da eventuali creditori personali dei coniugi.

Questo perché i beni vincolati non possono essere, di norma, aggrediti dai creditori di uno dei due coniugi, qualora si tratti di creditori personali, finchè sussiste il fondo patrimoniale.

Si crea, insomma, una separazione del patrimonio da quello personale dei coniugi. La limitazione di responsabilità dei beni che compongono il patrimonio separato fa sì che beni e i frutti del fondo possono essere aggrediti solo per debiti che derivano da obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia (art. 170 c.c.): una disposizione chiaramente in deroga a quanto previsto e disciplinato dall’art. 2740 cc in tema di responsabilità patrimoniale.

Al contrario, nel caso in cui il debito venga contratto per spese che nulla hanno a che vedere con i bisogni familiari, i beni del fondo non saranno attaccabili.

Inoltre, secondo quanto disposto e disciplinato dall’Art. 169 del Codice Civile, i beni vincolati non possono essere alienati o gravati da pegno o ipoteca o comunque vincolati se non previo esplicito consenso da parte di entrambi i coniugi.

Tale disciplina si applica in analogia all’amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni posseduti dai coniugi in regime di comunione legale, e tale regola vale anche se il fondo è costituito da coniugi in regime di separazione dei beni.

Il fondo patrimoniale si scioglie per:

– consenso unanime dei coniugi;

– per cessazione del matrimonio.

In ogni caso in presenza di figli, la durata del fondo stesso permane sino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio minorenne

Fondo patrimoniale cos’è e qual’è il ruolo del notaio

Chi intende costituire un fondo patrimoniale deve necessariamente rivolgersi ad un notaio. Secondo le disposizioni dell’Art. 167 del Codice Civile, infatti, questo istituto giuridico va costituito necessariamente in forma scritta, mediante atto pubblico ed alla presenza di due testimoni, pena la nullità dell’atto stesso e con l’intervento di entrambi i coniugi a prescindere dalla titolarità dei beni che vengono conferiti e da eventuale soggetto terzo conferente.

  Nell’atto pubblico, il notaio dovrà indicare e descrivere tutti i beni che andranno inseriti nel fondo.

Per quanto riguarda la pubblicità, la costituzione del fondo deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio e trascritta presso la competente conservatoria dei registri immobiliari per quanto riguarda gli immobili. Per i beni mobili registrati è prevista la trascrizione negli appositi registri. In mancanza di annotazione viene meno l’opponibilità del fondo ai creditori.

Per eventuali domande o per saperne di più sulla costituzione di un fondo patrimoniale, puoi fissare una consulenza personalizzata.

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Dr. Paola Macrì

Notaio