Il contratto di convivenza serve a rendere ufficiale la coppia di fatto e anche a regolare i vari aspetti della vita di relazione. Vediamo in che modo

 

“Due cuori e una capanna” recita un antico adagio popolare che, nell’immaginario collettivo, evoca il trionfo dell’amore sul denaro e sugli interessi.

Ma… È davvero così? Sappiamo bene che, nella vita reale, le cose non stanno esattamente in questo modo.

Abbandoniamo, allora, i sogni e scendiamo su un piano pratico.

Chi compra la capanna? Con quali soldi? A chi la intesta? Cosa succede se la coppia, per una qualunque ragione (morte, scomparsa, interdizione, bisticci…) cessa di esistere?

Dal momento che si tratta di ipotesi molto verosimili, vale la pena soffermarsi un attimo ad analizzare bene lo scenario.

Procediamo con ordine.

Coppia di fatto: significato e diritti

Con l’entrata in vigore della Legge 76/2016 cd. legge Cirinnà, la famiglia non è più fondata in modo esclusivo sul matrimonio bensì su una comunione di vita materiale e spirituale. Ecco qui che entrano in scena anche altre tipologie, tra cui la coppia di fatto e i conviventi. Rientrano nella prima definizione le coppie che non hanno contratto matrimonio e che, a differenza dei conviventi, hanno deciso di non formalizzare la loro unione in Comune.

In assenza di una formalizzazione, però, le coppie di fatto non rientrano nel novero della legge Cirinnà e, quindi, non godono della più ampia tutela riservata ai conviventi, ma solo di alcuni diritti tra cui:

  • Diritto di vivere nella stessa casa
  • Diritto di subentrare nel contratto di locazione
  • Diritto all’affidamento dei figli
  • Diritto al risarcimento dei danni

Coppia di fatto: i limiti

Chi non può o non vuole formalizzare la convivenza, deve essere consapevole che questo tipo di unione presenta una serie di limiti e vincoli. Ecco i principali:

  • in sede di dichiarazione dei redditi, il partner non può essere considerato come un familiare a carico
  • non si ha diritto alla pensione di reversibilità
  • i componenti la coppia di fatto non godono dei diritti successori
  • non esiste il dovere di fedeltà quindi il convivente tradito non può chiedere addebiti e risarcimenti di alcun tipo
  • il diritto all’assegno di mantenimentonon è previsto. Ai conviventi di fatto che si separano al massimo possono spettare gli alimenti
  • non si instaura alcuna comunione dei beni.

Coppia di fatto: come superare i limiti

Come abbiamo visto, un’unione così strutturata può rivelarsi insufficiente in determinati casi proprio perché i limiti offrono una tutela parziale e spesso del tutto inidonea alle esigenze della coppia.

Per queste ragioni vale la pena ricorrere ad un istituto di recente introduzione: il contratto di convivenza

Il contratto di convivenza: in cosa consiste e perché è utile farlo

Entrati in vigore il 5 giugno 2016, i contratti di convivenza rappresentano un utile strumento attraverso il quale due conviventi, non coniugati né uniti civilmente, possono disciplinare gli aspetti patrimoniali della loro vita di coppia.

Nell’accordo può essere indicato, tra le altre cose, anche la residenza, le modalità di contribuzione alla vita comune, il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Contratto di convivenza: i vantaggi

L’accordo risulta utile tutte le volte in cui le parti intendono regolarizzare il loro rapporto di convivenza e superare tutti i limiti che abbiamo visto in precedenza.

In esso le parti possono prevedere anche:

  • le modalità di uso dell’abitazione condivisa sia essa di proprietà o in locazione
  • l’impegno all’assistenza reciproca in tutti i casi di malattia fisica o psichica
  • la designazione del convivente quale amministratore di sostegno.

In più, il contratto di convivenza può essere modificato o risolto in ogni momento sempre con le stesse forme ed oneri pubblicitari previsti per la stipulazione iniziale.

Non solo! Con la stipula del contratto di convivenza sorgono precisi obblighi giuridici a carico delle parti: questo significa che ciò che esse hanno stabilito e sottoscritto nell’accordo è vincolante.

In pratica, se uno dei due dovesse violare gli impegni assunti, l’altro potrà rivolgersi al giudice per ottenere ciò che gli spetta ed eventualmente richiedere anche il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento.

Nel contratto può essere altresì previsto che l’esercizio della facoltà di recesso può essere subordinata al verificarsi di determinati eventi o condizioni e/o al pagamento di un corrispettivo.

Insomma, parafrasando un comune e antico proverbio, è come dire, “patti chiari, convivenza lunga”

Contratto di convivenza: il ruolo del notaio

Il contratto di convivenza deve essere redatto per iscritto sotto pena di nullità.

Richiede la verifica di alcuni presupposti tra cui

  • la precedente iscrizione all’anagrafe,
  • che i conviventi siano maggiorenni e non interdetti,
  • che entrambi siano liberi da vincolo matrimoniale o di unione civile,
  • che non abbiano stipulato altro contratto analogo.

La figura del notaio diventa, poi, indispensabile in caso di trasferimenti di diritti reali immobiliari.

Soprattutto, il notaio ha un ruolo determinante in sede di consulenza.

Dopo un’accurata analisi dei presupposti, il notaio può eventualmente suggerire il ricorso ad altri istituti giuridici (es. testamento o donazioni) nel caso in cui per varie ragioni (es. partner separato e non divorziato o altre) non si possa stipulare un contratto di convivenza e, al contempo, si renda necessario offrire al partner una tutela più incisiva.

Per approfondimenti, contattaci per una consulenza.

Dr. Paola Macrì

Notaio